Canile Manduria
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-1996 "file (PDF)"
REGIONE PUGLIA
<< INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3APRILE 1995, N. 12
CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 86 del 7 agosto 1996
ARTICOLO 1
1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto il seguente comma:<< 4. L'
Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere,
previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano
enti o associazioni di cui all'artº 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31 luglio 1996
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-04-1995 REGIONE
PUGLIA
Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 39 del 18 aprile 1995
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale -
ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e
coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro
confronti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2
(Tutela sanitaria e vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i
controlli connessi all' attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano
mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 2 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle
Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all' art. 13 della presente
legge.
ARTICOLO 3
(Anagrafe canina)
1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l' Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti
tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l' USL
competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro
quindici giorni dall' avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al settore
veterinario della USL competente per territorio il nome e l' indicazione dell' eventuale acquirente
entro trenta giorni dalla vendita dell' animali.
4. Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e
dei Corpi di pubblica sicurezza.
5. L' iscrizione all' Anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4
(Contrassegno di riconoscimento)
1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato
mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che
non arrechino danno e dolore all' animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato segnaletico dell' animale, sono
eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USl.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà
apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da
utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.
ARTICOLO 5
(Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all' art. 12 della presente legge e sentite le
associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle
scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale;
c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'
attuazione della presente legge.
2. La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la
diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL
possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle
strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono
effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi
professionisti convenzionati.
ARTICOLO 6
(Recupero cani randagi)
1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo
proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta
giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni
protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento
temporaneo, con l' impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero
entro i sessanta giorni.
4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'
animale.
5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'
artº 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici
veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7
(Cane collettivo)
1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone,
coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli
mantenimento, assistenza e quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e dall' art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe a nome del
tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
ARTICOLO 8
(Canili sanitari)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti
di cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni
possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto
vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui
all' art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il
periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6,
comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E' fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di
garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità .
4. I COmuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili
sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.
ARTICOLO 9
(Rifugi)
1.In attuazione dell' art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani
sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
b)indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.Nei suddetti rifugi trovano
accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista
sistemazione.
2. La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni Comune all' onere
connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al
precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui
all' art. 12 della presente legge.
3. I finanziamenti di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione
o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e
associazioni riconosciute e iscritte all' Albo di cui all' art. 13 della presente legge.
5. AL fine di combattere il fenomeno dell' abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati
cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe
giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione
regionale di cui al successivo art. 12.
6. I Comuni nel cui territorio è prevista l' ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei
mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee.
L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'
opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.
ARTICOLO 10
(Gatti)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e
spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i servizi veterinari delle USL, possono
avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di
sopravvivenza.
ARTICOLO 11
(Rinuncia)
1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare
comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al
ritiro dell' animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità .
2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'
animale resta presso il rifugio.
3. L' entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al
successivo art. 12.
ARTICOLO 12
(Commissione regionale)
1. Presso l' Avvocato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione
della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi
necessari all' attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall' Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così
composta:
a) l' Assessore regionale all' ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell' Assessorato alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall' ordine Nazionale dei medici veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo
art. 13.
ARTICOLO 13
(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti
esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell' iscrizione all' Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono
resentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata di:
a) copia dell' atto costitutivo;
b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del
bilancio;
c) elenco dei soci dal quale risulti l' esistenza di almeno duecento soci ordinari;
d) relazione documentata dell'attività esercita nonchè della efficienza organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'
iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli
enti o associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione
ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione
di cui al precedente comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge
comporta la cancellazione immediata dall' Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all' Albo regionale tutti gli enti e
associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente
legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
ARTICOLO 14
(Attività di convenzione)
1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i
Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
c) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.
2. le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere
volontario con esclusione di fini di lucro.
ARTICOLO 15
(Guardie zoofile)
1. Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli
stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e tutti i luoghi dono sono allocati animali di affezione,
oltre che dai soggetti indicati dall' art. 57 del CPP possono essere svolte dalle guardie zoofile volontarie
con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con rd 18
giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati devono frequentare con
esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità , istituito dalla Giunta
regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL.
3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente
della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di
Guardia zoofila.
4. Le guardie zoofile operano nell' ambito di tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 16
(Contributi per il patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi
di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al
proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari delle USL.
3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta
regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire
quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di
sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire
diecimilioni.
5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la
morte dell' animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da
lire centocinquantamila a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le
modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull' apposito capitolo 3061150
denominato << Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 >>.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno
per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e
16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n.
281, nonchè con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per la
finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al capº 0751013 << Spese per
prevenzione del randagismo >> del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap.
1110070 << Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione.
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi
assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione
di almeno un rifugio in ogni provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli
adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono
stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la
disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo titolo devono comunicare la detenzione, nei
termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL
competente per territorio per gli adempimenti previsti dall' art. 3 della presente legge La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 aprile 1995
Attenti, da sempre, alla natura...
menu'
news
-
20 luglio 2009
Se avete dei suggerimenti contattateci. Puoi adottare un cane ospitato nel nostro canile, per ulteriori notizie contattaci.
altre News